Archivio per categoria: Corporate e Governance, Risk & Compliance

Controlli sui dipendenti: attenzione ai software di monitoraggio aziendale

Privacy e lavoro: il Garante richiama le imprese al rispetto delle regole sull’utilizzo degli strumenti informatici.

L’utilizzo di software aziendali per controllare l’attività dei dipendenti è soggetto a precisi limiti. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che gli strumenti informatici non possono trasformarsi in sistemi di sorveglianza sistematica dei lavoratori.

Come evidenziato da Il Sole 24 Ore del 26 ottobre 2026, particolare attenzione deve essere prestata ai programmi che raccolgono informazioni sull’utilizzo del computer, sulle attività svolte e sui comportamenti dei dipendenti.

Quali sono i principali rischi per le imprese?

L’impiego di software che consentono il monitoraggio continuo delle attività lavorative può comportare violazioni della normativa sulla privacy e delle disposizioni in materia di controllo a distanza.

In particolare, occorre prestare attenzione a:

  • Monitoraggio dell’attività informatica: registrazione sistematica delle operazioni effettuate dai dipendenti e delle modalità di utilizzo dei dispositivi aziendali.
  • Controllo della posta elettronica: raccolta e conservazione di informazioni sull’utilizzo delle caselle email dei lavoratori.
  • Sistemi automatizzati e intelligenza artificiale: utilizzo di strumenti capaci di analizzare comportamenti, produttività e prestazioni individuali.
  • Informativa e trasparenza: necessità di comunicare preventivamente ai lavoratori le modalità di utilizzo degli strumenti e i controlli eventualmente effettuati.

Cosa devono fare concretamente le aziende?

Alla luce dei richiami del Garante, è opportuno che le imprese:

  1. Verifichino quali software di monitoraggio siano installati sui dispositivi aziendali.
  2. Accertino le finalità dei trattamenti e la proporzionalità dei dati raccolti.
  3. Controllino la conformità delle informative privacy e delle procedure interne.
  4. Valutino il rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, compresa l’eventuale necessità di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa.
  5. Riesaminino i tempi di conservazione dei dati e le modalità di accesso alle informazioni.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata principalmente da:

  • Art. 4 della Legge 300/1970, in materia di controlli a distanza dei lavoratori.
  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con particolare riferimento ai principi di liceità, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità.
  • Provvedimenti e orientamenti del Garante Privacy relativi al trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro.

Le indicazioni dello Studio

Le aziende che utilizzano strumenti digitali per organizzare, misurare o verificare l’attività lavorativa dovrebbero effettuare una ricognizione preventiva dei sistemi adottati, anche quando tali funzionalità sono integrate nei comuni software gestionali.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondire le implicazioni operative della disciplina e supportare le imprese nel coordinamento con i consulenti del lavoro e i professionisti specializzati in privacy.

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INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DECRETO 231: CAMBIA IL PERIMETRO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale entra nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Il decreto legislativo di adeguamento dell’ordinamento italiano all’AI Act introduce il nuovo art. 25-vicies, dedicato ai reati commessi con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Tra le novità più rilevanti figura il nuovo art. 437-bis del Codice penale, che riguarda l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza e di sorveglianza umana previste per i sistemi di IA ad alto rischio, quando dalla condotta derivi un pericolo concreto.

Per gli enti, le conseguenze possono essere significative: per il nuovo delitto sono previste sanzioni pecuniarie da 600 a 1.000 quote, oltre a specifiche misure interdittive.

Nel nuovo art. 25-vicies trova inoltre spazio il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante IA, il cosiddetto deepfake, previsto dall’art. 612-quater del Codice penale, con sanzioni da 200 a 700 quote.

Per imprese e professionisti il tema non riguarda quindi soltanto la compliance tecnologica. Diventa necessario valutare anche l’adeguatezza dei Modelli 231, dei sistemi di controllo interno e dei presidi organizzativi adottati per l’utilizzo dell’IA.

L’evoluzione normativa pone una questione concreta: i sistemi di governance e controllo delle imprese sono già adeguati ai nuovi rischi derivanti dall’intelligenza artificiale?

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ESG E FILIERA: NUOVE SEMPLIFICAZIONI UE SULLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA’, 20.05.2026

La Commissione Europea ha introdotto un nuovo standard volontario destinato alle imprese non soggette direttamente alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), con particolare attenzione a PMI e microimprese.

Il provvedimento, denominato Value Chain Cap, mira a contenere le richieste informative ESG provenienti dalle grandi imprese lungo la catena del valore, riducendo gli oneri amministrativi per le realtà di minori dimensioni.

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News letter Garante Privacy, 17.02.2026

L’ultima newsletter del Garante del 29 gennaio 2026 tratta una serie di temi sempre ricorrenti all’interno delle aziende.

Nello specifico il Garante si è pronunciato sui seguenti argomenti degni di interesse:

Per chi volesse, è possibile ritrovarli nel sottostante link

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10214064

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Fino al 5% del fatturato annuo: è la nuova sanzione per chi viola le misure restrittive UE in ambito 231, 3.02.2026

Responsabilità 231 e violazione delle misure restrittive UE: quali sono i nuovi reati? 

Con il D.Lgs. n. 211/2025 il codice penale abbraccia un nuovo capo che disciplina una serie di fattispecie criminose volte a sanzionare la violazione degli obblighi, dei divieti e delle prescrizioni discendenti dall’applicazione di una misura restrittiva del diritto UE. Le norme entrano in vigore il 24 gennaio 2026 e interessano anche le imprese perché, in conseguenza ad esse, cambia la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Quali sono i nuovi reati?

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PMI, banche e sostenibilità: come usare la Tabella di interoperabilità PMI – Banche , 6.01.2026

Il Tavolo per la Finanza Sostenibile ha pubblicato la Tabella di interoperabilità tra Documento PMI-Banche e VSME (schema volontario di rendicontazione sulla sostenibilità per le PMI non quotate), con l’obiettivo di semplificare il dialogo informativo tra PMI e sistema bancario in materia ESG. Il documento chiarisce quali informazioni possono essere riutilizzate tra i due strumenti, riducendo duplicazioni e oneri informativi per le imprese, soprattutto in ambito creditizio.

Punti chiave

Il Documento PMI-Banche è uno strumento operativo per il dialogo con le banche, non uno standard di rendicontazione.

Il VSME, emanato dall’EFRAG, è uno standard volontario europeo per la rendicontazione di sostenibilità delle PMI.

La Tabella evidenzia indicatori allineati, parzialmente allineati e specifici del Documento PMI-Banche.

Le informazioni richieste sono proporzionate e orientate alla gestione dei rischi ESG e all’accesso al credito.

Implicazioni pratiche per imprese

Le PMI che adottano il VSME possono riutilizzare gran parte delle informazioni anche nel rapporto con le banche.

Restano alcune richieste specifiche per il contesto nazionale (es. rischi catastrofali, immobili in garanzia, categorie protette).

E’ possibile strutturare un set informativo unico, coerente e aggiornabile nel tempo da impiegare nelle attività di richiesta finanziamento verso il sistema creditizio.

Call to action

Lo studio è a vostra disposizione per un’analisi congiunta dell’impatto operativo della Tabella sulla tua impresa o sui tuoi clienti.

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ESG tra semplificazione normativa e crescente pressione del credito: cosa significa per la finanza aziendale, 11.12.2025

Negli ultimi mesi si stanno muovendo due forze solo in apparenza opposte.
Da un lato, la revisione in corso della CSRD (direttiva comunitaria sul Rapporto di Sostenibilità) attraverso il pacchetto Omnibus punta a ridurre e modulare gli obblighi di rendicontazione per le imprese, in particolare per quelle di dimensioni medio-piccole.

Dall’altro, il sistema bancario – in linea con le aspettative di BCE, EBA e Banca d’Italia – sta accelerando l’integrazione dei fattori ESG nei processi di concessione del credito, con una richiesta crescente di dati granulari, verificabili e coerenti.

Per il responsabile dell’area finanziaria, questo scenario non rappresenta una contraddizione: la riduzione degli obblighi formali non si traduce in una minore rilevanza dell’ESG (Enviroment, Social e Governance) nelle decisioni finanziarie. Al contrario, l’ESG sta diventando una componente strutturale del merito creditizio e del costo del capitale che va adeguatamente rappresentato nel RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ.

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Controllo datoriale: tra sorveglianza e riservatezza, 1.12.2025

Come si correlano i poteri tipici del datore di lavoro (direttivo, controllo e disciplinare) che la legge riconosce all’imprenditore con la questione relativa al controllo che può essere esercitato dal datore di lavoro sull’uso delle app di messaggistica istantanea (come WhatsApp, sia su dispositivi aziendali che personali) e dei social network (come Facebook e Instagram) utilizzata dal proprio personale dipendente?

Quali sono le implicazioni ed i rischi di cui tener conto nell’attuale scenario di evoluzione digitale?

Fin dove si può spingere il controllo e quali sono i limiti previsti dalla normativa privacy?

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Supply chain e appalti irregolari: nuovi rischi per i committenti, 17.11.2025

Le recenti analisi hanno riportato l’attenzione sui rischi che corrono le imprese committenti quando nella propria filiera operano fornitori o appaltatori coinvolti in pratiche irregolari o illecite.

La responsabilità non si ferma più ai diretti autori dell’illecito: il committente può rispondere in solido o essere coinvolto per mancata vigilanza, con conseguenze economiche e reputazionali significative.

Tra i principali rischi si segnalano: l’impiego di manodopera irregolare, l’assenza di requisiti professionali o fiscali dei fornitori, la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e la mancata tracciabilità dei flussi economici.

Per prevenire tali situazioni, è opportuno rafforzare i controlli preventivi, aggiornare le clausole contrattuali, verificare la regolarità contributiva e adottare procedure di due diligence sui partner della supply chain.

L’integrazione del Modello 231 con presidi dedicati alla selezione e al monitoraggio dei fornitori rappresenta oggi una buona prassi.

Nell’articolo allegato un approfondimento sul tema proposto.

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Dlgs 231: nuove responsabilità e sanzioni per i reati ambientali, 27.10.2025

La recente Legge 147/2025 amplia le ipotesi di responsabilità amministrativa per le imprese e introduce sanzioni più severe in materia ambientale.

Con la legge 3 ottobre 2025 n. 147, di conversione del DL 116/2025, è stato rafforzato il quadro normativo relativo ai reati ambientali. Le modifiche incidono direttamente sul D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto e inasprendo le sanzioni per le imprese coinvolte in attività illecite in materia di rifiuti e inquinamento.

Punti chiave della riforma:

Ampliamento dei reati presupposto (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001): introdotti nuovi reati tra cui abbandono e combustione illecita di rifiuti, ostacolo ai controlli, omessa bonifica e traffico organizzato.

Sanzioni pecuniarie più elevate: per i reati di gestione non autorizzata di rifiuti e disastro ambientale la multa può raggiungere 1.200 quote, pari a circa 1,9 milioni di euro.

Sanzioni interdittive obbligatorie nei casi più gravi (inquinamento e disastro ambientale), come il divieto di esercizio o di contrattazione con la PA.

Estensione delle misure di prevenzione antimafia al settore ambientale: introdotta la possibilità di amministrazione giudiziaria per le imprese coinvolte.

Implicazioni pratiche per le imprese:
Le aziende dovranno aggiornare i modelli organizzativi 231 e rafforzare i protocolli di controllo interno. In particolare:

– aggiornare la mappatura dei rischi ambientali;

– rivedere la qualifica e selezione dei fornitori di servizi ambientali;

– assicurare la tracciabilità completa dei rifiuti lungo la filiera.

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo allegato.

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