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Per i reati in contratto il profitto sequestrabile dipende dal corrispettivo incassato per i raggiri, 2.10.2018

Nei reati derivanti da un contratto avente ad oggetto prestazioni illecite, il profitto sequestrabile è pari al corrispettivo incassato in ragione degli artifici e raggiri posti in essere nell’esecuzione dell’accordo. Tale principio viene ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 33092 depositata ieri, in relazione ad un sequestro ordinato nei confronti di una società, accusata del reato di truffa aggravata nell’ambito dell’attività di gestione di rifiuti (artt. 19, 53 e 24 del DLgs. 231/2001).
Si rinvia all’articolo allegato per l’approfondimento sul tema.
Buona lettura