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NON È POSSIBILE UN «DOPPIO» SEQUESTRO PER L’AUTORICICLAGGIO, 10.09.2018

Il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincidono con quelli del reato presupposto, poiché consistono nei proventi conseguiti dall’impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del prodotto, del profitto o del prezzo dell’illecito originario, come si evince dal testo dell’art. 648-ter.1 c.p. Nell’enunciare tale principio, la sentenza n. 30401 della Corte di Cassazione, depositata ieri, annulla un sequestro preventivo ordinato a seguito dell’autoriciclaggio di somme derivanti dal reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000).
Si rinvia all’articolo allegato per l’approfondimento sul tema.
Buona lettura