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Memorizzazione limitata dei dati e divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie, 9.01.2019

L’Agenzia delle Entrate deve limitarsi a memorizzare i soli dati che le sono necessari per effettuare i controlli automatizzati, escludendo la “registrazione” della descrizione del bene ceduto o del servizio prestato. A prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non devono essere coinvolti nel processo di fatturazione elettronica. Sono queste due delle più rilevanti condizioni che il Garante della Privacy ha posto, nel provvedimento emanato in data 20 dicembre, perché il processo di fatturazione elettronica possa essere avviato.
Si rinvia all’articolo allegato per l’approfondimento sul tema.
Buona lettura