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Manipolazione del mercato da valutare con la prognosi postuma, 2.2.2019

Le notizie devono essere, in concreto ed ex ante, idonee ad alterare sensibilmente il valore dei titoli
La concreta idoneità delle condotte di manipolazione del mercato – di cui all’art. 185 del DLgs. 58/98 (c.d. TUF) – deve essere accertata, alla luce dei dati fattuali significativi esistenti al momento della condotta, sulla base del criterio che il gergo penalistico definisce della “prognosi postuma”.
Si rinvia all’articolo allegato per l’approfondimento sul tema.
Buona lettura