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La particolare tenuità non si applica a società ed enti, 2.03.2018

Anche a fronte della non punibilità delle persone fisiche, resta al giudice un potere/dovere di accertamento dell’illecito ex DLgs. 231/2001
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità – prevista dall’ art. 131-bis c.p. – al soggetto, persona fisica, che ha commesso il reato non esclude la possibile responsabilità dell’ente ai sensi del DLgs. 231/2001.
Per un approfondimento si rinvia all’articolo allegato.