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Confisca prima per la Società e poi per l'amministratore, 6.10.2020

Nei procedimenti per reati tributari, ove l’illecito sia stato commesso a vantaggio di una Società, la confisca ex art 12-bis D.lgs. n. 74/00 deve essere eseguita in prima battuta nei confronti dell’Ente, soggetto che ha materialmente conseguito il profitto da reato, e solo in seconda battuta, ove il profitto non sia aggredibile nella sua originaria materialità, nei confronti del suo amministratore, intendendosi in tal caso eseguita la confisca nella forma per equivalente.
Si rinvia all’articolo allegato per l’approfondimento sul tema.
Buona lettura