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Malattia: rientro anticipato al lavoro con rettifica del certificato medico

L’INPS con circolare 79/2017 del 02/05/2017 fornisce una serie di informazioni relativamente agli obblighi, per il lavoratore ed il datore di lavoro, in caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato di malattia.

               In particolare, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere l’attività lavorativa in anticipo rispetto alla prognosi formulata dal medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata e andrà richiesto allo stesso medico cha ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga.

               Con un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa. Inoltre, al lavoratore risultato assente a visita di controllo domiciliare saranno applicate le sanzioni previste per i casi di assenza ingiustificata nella misura normativamente stabilita per tale fattispecie: 100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di prima assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza; 100% dell’indennità dalla data della terza assenza. Nello specifico, la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente tale ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine della prognosi dell’evento certificato.