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Amministratori con obbligo 231, 10.12.2011

Con la presente volevo segnalarvi la recente circolare n. 26 dell’istituto di ricerca dei dottori commercialisti con la quale si è ribadito che i Modelli 231, sebbene non possano ritenersi di per sè obbligatori in capo alle aziende, impongano comunque in capo agli Amministratori un’attività di valutazione dei rischi 231. Solo dopo averla eseguita gli Amministratori potranno deliberare l’adozione del Modello roganizzativo ove i rischi rilevati risultino tali da renderlo necessario, ovvero limitarsi a monitorare periodicamente i rischi senza adottarne il Modello nel caso in cui gli stessi siano ritenuti accettabili.
La valutazione dei rischi in chiave 231 si rende necessaria in capo agli Amministratori in virtù del rispetto delle norme che impongono la cura e la vigilanza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile previsti dagli artt. 2381 e 2403 del codice civile.
Per maggiori approfondimenti vi rinvio all’articolo allegato.
 
Cristiano Cavallari